Home Cronaca Il Consolato ucraino assolda “aspiranti legionari”: ma il post sparisce …

Il Consolato ucraino assolda “aspiranti legionari”: ma il post sparisce …

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Roma, 3 Mar – Il Consolato ucraino assolda “aspiranti legionari”. Questo è quanto si legge in un post pubblicato su Facebook e poi rimosso mercoledì scorso sulla pagina del Consolato ucraino di Milano.

Il Consolato ucraino assolda “aspiranti legionari”

Un post pubblicato su Facebook e poi rimosso mercoledì scorso sulla pagina del Consolato ucraino di Milano ha scatenato le polemiche. Il post pubblicato sulla pagina Facebook del Consolato e  datato 28 febbraio (poi rimosso mercoledì pomeriggio) recitava: “Ringraziamo tutti coloro che si sono rivolti al Consolato generale con la richiesta di unirsi ai ranghi della Legione straniera della difesa territoriale dell’Ucraina“. Il post elenca la serie di passaggi che il candidato deve effettuare per l’arruolamento “Il primo passo è un colloquio del candidato residente nel Nord Italia con il console”. Nel post sono inseriti i contatti per poter accedere al colloquio e la documentazione da presentare, un  passaporto e “documenti comprovanti l’eventuale esperienza nel servizio militare/nel servizio delle forze dell’ordine/partecipazione a conflitti armati o altri documenti utili ai fini del colloquio”. “Vi aspettiamo e vi siamo infinitamente grati per l’interessamento”.

Potrebbe essere un'immagine raffigurante testo

L’illegalità della vicenda

Il Consolato stesso probabilmente rendendosi conto dell’illegalità di una “richiesta” simile ha rimosso il post. l’art. 244 c.p. prevede che: “Chiunque, senza l’approvazione del Governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, è punito con la reclusione da sei a diciotto anni; se la guerra avviene, è punito con l’ergastolo. Qualora gli atti ostili siano tali da turbare soltanto le relazioni con un Governo estero, ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini, ovunque residenti, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena è della reclusione da tre a dodici anni. Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le rappresaglie o le ritorsioni, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni”.

Ida Cesaretti

 

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